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Sez. 2, Sentenza n. 6747 del 15/11/1986 (Rv. 448883 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - CONTESTAZIONI - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ DEL PROGETTO - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 121 COST. - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448883-01

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - CONTESTAZIONI - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ DEL PROGETTO - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 121 COST. - AMMISSIBILITÀ.*

Nel procedimento di scioglimento di comunione, la presenza di contestazioni in ordine al diritto alla divisione osta a che il giudice istruttore possa dichiarare esecutivo il progetto divisionale, secondo la previsione dell'art. 789 cod. proc. civ., con la conseguenza che, ove tale esecutività venga dichiarata, pur in presenza di quelle contestazioni, il relativo provvedimento, normalmente di contenuto ordinatorio e non suscettibile di impugnazione, assume portata decisoria, ed è quindi impugnabile con ricorso per Cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, in quanto emanato da giudice privo del potere di statuire sulle indicate questioni. (V 4984/81, mass n 415768).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 789

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)