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Sez. 2, Sentenza n. 5718 del 27/06/1987 (Rv. 454143 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO DI DIVISIONE - DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ DEL PROGETTO DI DIVISIONE - POTERI DEL GIUDICE - ATTRIBUZIONE AL CREDITORE DELLA PORZIONE SPETTANTE AL DEBITORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454143-01

ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO DI DIVISIONE - DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ DEL PROGETTO DI DIVISIONE - POTERI DEL GIUDICE - ATTRIBUZIONE AL CREDITORE DELLA PORZIONE SPETTANTE AL DEBITORE - ESCLUSIONE.*

Qualora, a seguito di pignoramento di bene indiviso, venga sospeso il procedimento esecutivo, in attesa della definizione di giudizio di divisione (art. 601 cod. proc. civ.), il giudice istruttore di quest'ultimo, nel dichiarare esecutivo il progetto divisionale, ai sensi dell'art. 789 terzo comma cod. proc. civ., non ha il potere di attribuire al creditore la porzione spettante al debitore, in ordine alla cui vendita od assegnazione deve statuire il giudice dell'esecuzione, nell'ambito e con le forme della procedura espropriativa. Ove tale attribuzione venga disposta dallo istruttore, il relativo provvedimento, di carattere anomalo, e non altrimenti impugnabile, è denunciabile con ricorso per Cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, in considerazione del suo contenuto decisorio. (V 6747/86, mass n 448883; (V 2737/82, mass n 420607; (V 2889/82, mass n 420779; (V 3432/74, mass n 371950).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 601, Cod. Proc. Civ. art. 789

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)