Sez. 2, Sentenza n. 6491 del 27/07/1987 (Rv. 454763 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE - ORDINANZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 789 COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ - ORDINANZA EMESSA IN ASSENZA DELLE CONDIZIONI DI LEGGE - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE - ORDINANZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 789 COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ - ORDINANZA EMESSA IN ASSENZA DELLE CONDIZIONI DI LEGGE - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*
L'ordinanza non impugnabile con la quale il giudice istruttore, ai sensi dell'art. 789 cod. proc. civ., dichiara esecutivo il progetto di divisione, non ha natura decisoria, ma si limita a dare atto dell'avvenuto accordo delle parti sul modo di sciogliere la comunione, sicché contro di essa non è ammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 costit.. Tuttavia, ove venga emessa in assenza delle condizioni che integrano la complessa fattispecie di cui alla norma sopracitata, come nel caso in cui manchi del tutto l'accordo delle parti sul progetto divisionale, per avere una di esse manifestato il proprio dissenso, l'ordinanza assume il contenuto di un provvedimento decisorio abnorme, come tale assoggettabile al suddetto ricorso. (V 6747/86, mass n 448883; (V 2737/82, mass n 420607).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 789
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)