diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 11198 del 20/11/1990 (Rv. 469822 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - GENITORE ESERCENTE LA POTESTÀ COSTITUITO PER IL MINORE A MEZZO DI PROCURATORE - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ DA PARTE DEL MINORE NEL CORSO DEL PROCESSO NONCHÉ DOPO LA PROPOSIZIONE DELL'APPELLO E PRIMA DELLA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO - CONSEGUENZE - MANCATA DICHIARAZIONE O NOTIFICA DELL'EVENTO DA PARTE DEL PROCURATORE - INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469822-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - GENITORE ESERCENTE LA POTESTÀ COSTITUITO PER IL MINORE A MEZZO DI PROCURATORE - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ DA PARTE DEL MINORE NEL CORSO DEL PROCESSO NONCHÉ DOPO LA PROPOSIZIONE DELL'APPELLO E PRIMA DELLA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO - CONSEGUENZE - MANCATA DICHIARAZIONE O NOTIFICA DELL'EVENTO DA PARTE DEL PROCURATORE - INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO - ESCLUSIONE.*

Qualora il minore, nel cui nome ed interesse si sia costituito, a mezzo di procuratore, il genitore esercente la potestà, raggiunge la maggiore età nel corso del processo, senza che il procuratore costituito provveda a dichiarare o a notificare tale evento, non si verifica l'interruzione automatica del processo, ancorché la perdita della rappresentanza legale da parte del genitore sia avvenuta dopo la proposizione dell'appello ma prima della Costituzione in giudizio, poiché l'art. 299 cod. proc. civ. secondo cui la perdita della capacità della parte, avvenuta prima della Costituzione, provoca l'automatica interruzione del giudizio, è applicabile solo nel giudizio di primo grado, non essendovi in quella fase del processo un procuratore abilitato a rendere la dichiarazione, e non opera, invece, con riferimento al giudizio di appello nel quale, allorquando la parte sia già costituita a mezzo di procuratore in primo grado, valgono le regole di cui al secondo comma dell'art. 300 cod. proc. civ., secondo cui il processo è interrotto dal momento della dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo da parte del procuratore costituito. (V 3671/84, mass n 435667; (V 5110/83, mass n 429972).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)