Sez. 1, Sentenza n. 3484 del 04/08/1977 (Rv. 387058 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALLA AUTORITA GIUDIZIARIA - PREVIO RICORSO AMMINISTRATIVO - OMISSIONE - REVOCA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELL'INGIUNZIONE FISCALE - RICONOSCIMENTO GIUDIZIARIO DELLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA DEL CONTRIBUENTE - SPESE PROCESSUALI - CONDANNA DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - ESCLUSIONE - APPLICABILITA DELLA PREDETTA DISCIPLINA AI GIUDIZI PENDENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPR N 637 DEL 1972.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALLA AUTORITA GIUDIZIARIA - PREVIO RICORSO AMMINISTRATIVO - OMISSIONE - REVOCA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELL'INGIUNZIONE FISCALE - RICONOSCIMENTO GIUDIZIARIO DELLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA DEL CONTRIBUENTE - SPESE PROCESSUALI - CONDANNA DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - ESCLUSIONE - APPLICABILITA DELLA PREDETTA DISCIPLINA AI GIUDIZI PENDENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPR N 637 DEL 1972.*
Ai sensi dell'art 96 della legge tributaria sulle successioni, di cui al RD 30 dicembre 1923 n 3270, l'amministrazione finanziaria non puo essere condannata al rimborso delle spese di lite, qualora la domanda giudiziaria del contribuente, ancorche fondata, non sia stata preceduta dal ricorso amministrativo, e l'amministrazione medesima abbia provveduto a revocare l'ingiunzione fiscale entro novanta giorni dalla proposizione di detta domanda, rimanendo irrilevanti, al fine indicato, le ragioni dell'infondatezza dell'ingiunzione (nella specie, rivolta nei confronti di soggetto non legittimato), cosi come la circostanza che la causa sia stata posta in decisione dopo la scadenza del predetto termine. Tale norma ha natura sostanziale e non processuale, e, pertanto, ancorche abrogata dall'art 58 della nuova disciplina delle imposte di successione, di cui al DPR 26 ottobre 1972 n 637, deve trovare applicazione nei giudizi pendenti con riguardo a successioni apertesi prima dell'entrata in vigore del citato decreto (1 gennaio 1973). (V 3336/71, mass n 354834; (V 3116/71, mass n 354450).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 96, DPR 26/10/1972 num. 637 art. 58, DPR 26/10/1972 num. 637 art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)