Sez. 1, Sentenza n. 3116 del 05/11/1971 (Rv. 354450 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - CONTENZIOSO - CONDANNA ALLE SPESE GIUDIZIALI - DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA SOCCOMBENTE - CONDIZIONI - CONTENZIOSO IN MATERIA DI IGE - APPLICABILITA DEGLI STESSI PRINCIPI.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - CONTENZIOSO - CONDANNA ALLE SPESE GIUDIZIALI - DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA SOCCOMBENTE - CONDIZIONI - CONTENZIOSO IN MATERIA DI IGE - APPLICABILITA DEGLI STESSI PRINCIPI.*
Il principio contenuto nell'art 148 della legge di registro (RD 30 dicembre 1923, n 3269) ed applicabile anche in tema di imposta sull'entrata - secondo cui l'amministrazione finanziaria, anche se soccombente, non puo essere condannata alle spese quando l'Azione giudiziaria sia stata proposta prima del decorso del termine fissato nella legge - non opera quando, pur essendo stata l'Azione giudiziaria promossa prima della decorrenza del termine di novanta giorni previsto in tale disposizione, il termine stesso sia decorso al momento della decisione della causa senza che l' amministrazione abbia adottato una Determinazione conforme a giustizia, dovendosi ritenere raggiunta egualmente la finalita che il legislatore si proponeva di realizzare, cioe quella di offrire all' amministrazione la possibilita di riesaminare il proprio operato. (Conf 2779'60, mass n 342519; 1858'70, mass n 347853).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 148 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)