Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29688 del 12/12/2017 (Rv. 646979 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | - Regolamento di competenza d'ufficio - Ammissibilità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, ex art. 5, comma 3, del d. lgs. n. 546 del 1992, la sentenza della commissione tributaria che dichiara la propria incompetenza ed indica come competente altra commissione, rende incontestabile tale indicazione di competenza ove il processo venga ritualmente riassunto, non essendo ammissibile in materia il regolamento di competenza di ufficio.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 542 art. 5, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)