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Sez. 2 - , Ordinanza n. 4225 del 09/02/2022 (Rv. 663827 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE | Risoluzione del contratto - Effetto retroattivo - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2022-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663827-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE

L'appalto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, e fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica e, pertanto, non si sottrae alla regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c., della piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite.

Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1655

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)