Sez. 2, Sentenza n. 15705 del 21/06/2013 (Rv. 626982 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE | Effetti della risoluzione - Prezzo delle opere eseguite - Debenza - Fondamento.
APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE
L'appalto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, e fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica e, pertanto, non si sottrae alla regola generale, dettata dall'art. 1458 cod. civ., della piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite; ne consegue che il prezzo delle opere già eseguite può essere liquidato, a seguito della risoluzione del contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta "restitutio in integrum".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1657
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)