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Sez. 5, Sentenza n. 14889 del 17/11/2000 (Rv. 541811 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA | Reddito d'impresa - Morte di un imprenditore individuale - Pluralità di chiamati all'eredità - Continuazione dell'impresa non assoggettata a liquidazione - Mancanza di rinunce espresse all'eredità del "dante causa" - Conseguenze - Presunzione "iuris tantum" di comunione nella gestione dell'impresa - Società di fatto fra i chiamati - Configurabilità - Prova contraria - Ammissibilità - Oggetto - Assenza di atti di gestione o non ingerenza nella gestione altrui.
Stato
decisa il 2000-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541811-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA

In tema di accertamento del reddito d'impresa ai fini IRPEF ed ILOR, se alla morte dell'imprenditore individuale l'impresa non cessa con una necessaria fase di liquidazione, si deve presumere che essa venga continuata in una forma di comunione da tutti i chiamati all'eredità, e, quindi, tra di loro è legittimamente configurabile, in mancanza di atti formali, una società di fatto. Deve di conseguenza ritenersi, per il principio dell'affidamento e della necessaria tutela dei terzi, che ogni chiamato all'eredità che voglia restare estraneo alla continuazione dell'impresa deve formulare una rinunzia espressa nelle forme di legge, non essendo sufficiente il fatto che l'eredità non sia stata accettata. Questa presunzione non è certamente di carattere assoluto, ma è "iuris tantum" e ammette la prova del contrario, intesa a dimostrare o che nessun atto di gestione dell'impresa è stato compiuto o che gli atti di gestione sono stati compiuti da alcuni soggetti e non da altri.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 599 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)