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Sez. 5, Sentenza n. 4609 del 26/02/2009 (Rv. 607771 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE IPOTECARIE - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Immobile strumentale ad impresa individuale - Continuazione dell'impresa fra gli eredi dell'imprenditore in forma di società di fatto - Decesso di uno dei coeredi - Successione nella quota di società di fatto e non nella quota dell'immobile - Sussistenza - Conseguenze - Assoggettabilità ad imposte ipotecarie e catastali - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607771-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE IPOTECARIE - BASE IMPONIBILE - IN GENERE

L'art. 77, terzo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo applicabile "ratione temporis", ha introdotto una presunzione di appartenenza alla società di fatto dei beni immobili di proprietà dei soci, ove utilizzati nell'esercizio dell'impresa, facendo così prevalere, sul criterio formale dell'appartenenza, quello dell'uso strumentale effettivo ed esclusivo del bene. Pertanto, nel caso in cui gli eredi di un imprenditore abbiano continuato a gestire l'impresa individuale di quest'ultimo in società di fatto, la morte di uno di essi comporta la caduta in successione non già della quota indivisa degli immobili già strumentali all'esercizio dell'impresa individuale, ma della quota della società di fatto spettante al coerede defunto, con la conseguenza che, in sede di liquidazione dell'imposta sulle successioni, non sono dovute le imposte ipotecarie e catastali.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 77 com. 3, Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2297, Cod. Civ. art. 2555, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 14 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)