diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3195 del 14/04/1997 (Rv. 503664 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - SOCIETÀ - COSTITUZIONE | Comunione ereditaria - Decisione, in sede di divisione, di mantenere in vita la destinazione dei beni mobiliari ed immobiliari di un complesso aziendale - Conseguenze - Contitolarità d'impresa - Configurabilità - Idoneità ad integrare la costituzione di società - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503664-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - SOCIETÀ - COSTITUZIONE

A seguito del ricadere in comunione ereditaria delle componenti mobiliari ed immobiliari di un complesso aziendale, la decisione di mantenere la precedente destinazione dei beni e di conservare in vita l'impresa, presa dai coeredi nell'ambito della divisione degli altri cespiti, è idonea a porre i coeredi medesimi nella qualità di contitolari di tale impresa, con assunzione dei rischi, ancorché le attività gestionali siano delegate ad un terzo, e, quindi, nel concorso degli altri requisiti, vale ad integrare costituzione di società, pure ai fini dell'assoggettamento del relativo contratto ad imposta proporzionale di registro (nella specie, nel vigore del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 8, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)