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Sez. 1, Sentenza n. 18241 del 19/02/2015 Cc. (dep. 30/04/2015) Rv. 263205 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA | Confisca ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992 - Terzo creditore assistito da ipoteca non rinnovata - Ammissione al pagamento del credito ex art. 1, della legge n. 228 del 2012 - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263205-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA

Il terzo creditore assistito da ipoteca iscritta sul bene oggetto di confisca ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992 in data precedente alla confisca stessa non può essere ammesso al pagamento del credito ai sensi dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, se l'iscrizione non è stata rinnovata prima della scadenza del termine di venti anni dalla data in cui essa fu eseguita. (In motivazione, la Corte ha precisato che anche se, astrattamente, il creditore può sempre procedere a nuova iscrizione dell'ipoteca, quest'ultima sarebbe comunque posteriore alla trascrizione della confisca del bene "medio tempore" intervenuta e che, quindi, la relativa istanza di ammissione al credito sarebbe carente dei presupposti richiesti dall'art. 52 del D.Lgs. n.159 del 2011).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 199, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 200, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 2847, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 2848, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 2878

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)