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Sez. 2, Sentenza n. 30937 del 10/06/2015 Cc. (dep. 16/07/2015) Rv. 264172 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA | Confisca di prevenzione - Beni già gravati da ipoteca - Mancata rinnovazione dell'ipoteca - Scadenza del termine per la rinnovazione dopo l'entrata in vigore della legge n. 228 del 2012 - Istanza di ammissione al pagamento da parte del creditore ipotecario - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264172-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA

Il terzo creditore assistito da ipoteca iscritta sul bene in data antecedente alla confisca di prevenzione può essere ammesso al pagamento del credito a norma dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, qualora abbia presentato istanza di ammissione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge anche se l'iscrizione non è stata rinnovata prima del decorso del termine di venti anni dalla data in cui fu eseguita, laddove detto termine sia giunto a maturazione dopo il 31 dicembre 2012, in quanto, a tale data, ai sensi dell'art. 1, comma 197, del testo normativo citato, si è verificata l'estinzione delle ipoteche gravanti sui beni anteriormente alla loro confisca, e, conseguentemente, non può ritenersi incombere sul creditore un onere di rinnovazione dell'ipoteca già estinta.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 194 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 197 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 198 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 199 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 200 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 117, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2847, Cod. Civ. art. 2878

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)