Sez. 1, Sentenza n. 21 del 19/09/2014 Cc. (dep. 05/01/2015) Rv. 261712 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA | Confisca definitiva disposta ex art. 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992 - Terzi creditori assistiti da garanzia reale - Disciplina di cui all'art. 1, commi 194 e ss. della legge n. 228 del 2012 - Applicabilità - Conseguenze.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA
La disciplina prevista per i sequestri e le confische di prevenzione dall'art. 1, commi 194 e ss. della legge 24 dicembre 2012 n. 228 in tema di tutela dei terzi e di rapporti con le procedure concorsuali, si applica anche ai casi di confisca definitiva penale ex art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306 (cosiddetta "confisca allargata") con la conseguenza che la misura ablativa prevale su eventuali ipoteche, salvo una successiva tutela di tipo risarcitorio in favore del creditore garantito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 194 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 53, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)