Sez. 1, Sentenza n. 3898 del 27/05/1987 Ud. (dep. 17/03/1989) Rv. 180798 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - DOLO - IN GENERE - DOLO EVENTUALE - NEL COMPARTECIPE ESECUTORE MATERIALE - RESPONSABILITÀ PER CONCORSO ANOMALO - DISTINZIONE - CRITERI.*
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - DOLO - IN GENERE - DOLO EVENTUALE - NEL COMPARTECIPE ESECUTORE MATERIALE - RESPONSABILITÀ PER CONCORSO ANOMALO - DISTINZIONE - CRITERI.*
La differenza esistente tra dolo eventuale del compartecipe esecutore materiale e responsabilità per concorso anomalo risiede nella concreta previsione e nell'accettazione dell'evento più grave nel dolo eventuale, mentre la seconda sussiste solo nell'ipotesi in cui il reato diverso debba potersi rappresentare nella psiche del compartecipe, nell'ordinaria dinamica dei fatti umani, come sviluppo logicamente e normalmente prevedibile di quello voluto, senza l'intervento di circostanze eccezionali atipiche e imprevedibili.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)