Sez. 1, Sentenza n. 16006 del 02/10/1989 Ud. (dep. 17/11/1989) Rv. 182559 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI - CONCORSO ANOMALO - LIMITI DI APPLICABILITÀ.*
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI - CONCORSO ANOMALO - LIMITI DI APPLICABILITÀ.*
L'applicabilità dell'art. 116 cod. pen. in tema di concorso anomalo soggiace a due limiti negativi. Il primo è costituito dall'accertamento che l'evento diverso non sia stato voluto neanche sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e quindi che il reato più grave non sia stato in effetti già considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata e - nonostante la previsione - non sia stato egualmente accettato il rischio del suo verificarsi, così preventivamente approvato; in tale evenienza, infatti, sussiste la responsabilità concorsuale, piena e non attenuata, ai sensi dell'art. 110 cod. pen.. il secondo limite è costituito dall'accertamento circa la non atipicità dell'evento diverso e più grave rispetto a quello concordato, sì che l'evento realizzato non sia conseguenza di circostanze eccezionali, imprevedibili e non ricollegabili all'Azione criminosa, talché ne risulti spezzato il nesso di causalità. (V mass n 180798; (V mass n 179840, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)