Sez. 3, Sentenza n. 1384 del 04/02/1993 (Rv. 480705 - 01)
Risarcimento del danno - "Compensatio lucri cum damno" | Applicazione automatica al vantaggio eventualmente tratto contraendo nuove nozze dal coniuge della persona deceduta in un sinistro - Esclusione - Conseguenze.
Risarcimento del danno - "Compensatio lucri cum damno"
Il principio che, nella determinazione del danno contrattuale o extracontrattuale impone di tenere conto dell'eventuale vantaggio che il fatto illecito abbia procurato al danneggiato, non potendo il risarcimento risolversi in un arricchimento, è applicabile solo al vantaggio che sia conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto produttivo del danno e non può, pertanto, essere applicato automaticamente con riguardo a quello che il coniuge della persona deceduta in un sinistro eventualmente trae contraendo nuove nozze, perché queste, ancorché siano possibili in quanto il soggetto, a seguito del fatto illecito, ha riacquistato lo stato libero, sono legate da un nesso di causalità solo occasionale alla morte del coniuge, trattandosi di un fatto relativo alla persona che trae la sua origine e le sue motivazioni nella sfera più generale ed intima della persona stessa. In tale ipotesi, pertanto, la detta attinenza deve essere valutata in concreto al fine di accertare in quali effettivi limiti il pregiudizio derivato da fatto illecito sia stato eliminato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)