diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 969 del 18/02/1986 (Rv. 444488 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE CON IL DEPOSITO - MANCATA O IRREGOLARE NOTIFICA DELL'ATTO DI GRAVAME - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICA - INOSSERVANZA DEL TERMINE PERENTORIO - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1986-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444488-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE CON IL DEPOSITO - MANCATA O IRREGOLARE NOTIFICA DELL'ATTO DI GRAVAME - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICA - INOSSERVANZA DEL TERMINE PERENTORIO - CONSEGUENZA.*

Nel nuovo rito del lavoro, nel quale l'appello è ritualmente proposto con il tempestivo deposito del ricorso in cancelleria, la mancata o irregolare notifica dell'atto di gravame non ha alcuna influenza sulla validità dell'impugnazione, ma incide solo sulla Costituzione del contraddittorio, con l'Obbligo per il giudice, in caso di mancata comparizione dell'appellato, di disporre, ai sensi del primo comma dell'art. 291 cod. proc. civ., la rinnovazione della notifica. L'inosservanza del termine perentorio a tal fine stabilito comporta, a norma dell'ultimo comma dell'art. 291 citato, l'Estinzione del giudizio di appello, la quale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 cod. proc. civ., deve essere eccepita dall'appellato nella sua prima difesa. (Conf 3701/83, mass n 428605, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)