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Sez. L, Sentenza n. 4926 del 28/05/1990 (Rv. 467403 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE - DELLA NOTIFICAZIONE DISPOSTA PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DEL CONVENUTO O DELL'APPELLATO - ORDINE DEL GIUDICE NON RISPETTATO, OVVERO ESEGUITO DOPO LA SCADENZA DEL RELATIVO TERMINE PERENTORIO - CONSEGUENZE RISPETTIVE.*
Stato
decisa il 1990-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467403-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE - DELLA NOTIFICAZIONE DISPOSTA PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DEL CONVENUTO O DELL'APPELLATO - ORDINE DEL GIUDICE NON RISPETTATO, OVVERO ESEGUITO DOPO LA SCADENZA DEL RELATIVO TERMINE PERENTORIO - CONSEGUENZE RISPETTIVE.*

Con riguardo alla mancata partecipazione al giudizio del convenuto o appellato, nei confronti del quale il giudice abbia disposto, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., il rinnovo della notifica, occorre distinguere - anche nel rito del lavoro - a seconda che l'ordine di rinnovazione sia rimasto del tutto ineseguito o adempiuto oltre il termine perentorio all'uopo fissato dal giudice: nella prima ipotesi - in cui il processo non può proseguire per Mancanza del contraddittorio - alla causa estintiva (artt. 291 e 307 cod. proc. civ.) si sovrappone una nullità e, se il giudice non ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo e il processo è giunto sino alla sentenza, il convenuto o appellato che non vi ha partecipato può dedurre il vizio in Sede d'impugnazione; nella seconda ipotesi, invece, in cui il contraddittorio è stato instaurato, sia pure da un atto viziato dall'inosservanza del termine perentorio, l'Estinzione non si sottrae alla disciplina dettata dall'ultimo comma dell'art. 307 cod. proc. civ., sicché, se il processo è proseguito sino alla pronuncia della sentenza, non è ravvisabile nullità e l'Estinzione non può essere dedotta nel successivo grado del giudizio. (V 7338/86, mass n 449393; (V 969/86, mass n 444488; (V 6136/85, mass n 443275; (V 4358/79, mass n 400871; (V 1688/73, mass n 364601; (V 178/67, mass n 325897).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)