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Sez. 1, Sentenza n. 3595 del 18/07/1978 (Rv. 393096 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - CREDITO IURE PROPRIO DEL CONIUGE SEPARATO ANCHE PER LA PARTE DOVUTA PER IL SOSTENTAMENTO DI UN FIGLIO MINORE - CONFIGURABILITA - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA DA PARTE DI QUEST'ULTIMO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1978-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393096-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - CREDITO IURE PROPRIO DEL CONIUGE SEPARATO ANCHE PER LA PARTE DOVUTA PER IL SOSTENTAMENTO DI UN FIGLIO MINORE - CONFIGURABILITA - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA DA PARTE DI QUEST'ULTIMO - IRRILEVANZA - LIMITI.*

L'assegno di mantenimento, dovuto al coniuge separato, configura, anche per la parte che trovi titolo in un contributo al sostentamento di figlio minore, un credito iure proprio del coniuge medesimo, il quale non subisce modificazioni soggettive o quantitative per il fatto che quel figlio abbia raggiunto la maggiore eta, fino a che l'obbligato non dimostri che lo stesso abbia raggiunto una propria autonomia ed indipendenza economica, ovvero, in caso contrario, sia responsabile della relativa situazione. (V 4424/77, mass n 388012; (V 3709/77, mass n 387365).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)