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Sez. 1, Sentenza n. 4424 del 17/10/1977 (Rv. 388012 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA - OBBLIGO DI MANTENIMENTO - PROTRAZIONE OLTRE IL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA - LIMITI - ONERE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1977-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388012-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA - OBBLIGO DI MANTENIMENTO - PROTRAZIONE OLTRE IL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA - LIMITI - ONERE PROBATORIO.*

L'Obbligo di mantenere il figlio, posto a carico del genitore dall'art 147 cod civ, nel testo fissato dall'art 29 della legge 19 maggio 1975 n 151 sulla riforma del diritto di famiglia, non cessa con il raggiungimento della maggiore eta, ma si protrae fino a che il figlio medesimo sia in grado di provvedere alle proprie esigenze, con una appropriata collocazione in seno al corpo sociale, ovvero versi in colpa, per non essersi messo in condizione, od essersi rifiutato, di procurarsi un proprio reddito, mediante l'espletamento di attivita lavorativa. Ne consegue che il genitore (nella specie, padre naturale in forza di dichiarazione giudiziale), al fine di sottrarsi all'Obbligo di mantenimento, non puo limitarsi ad invocare la maggiore eta del figlio, ma deve dedurre e provare che il figlio stesso sia in grado di mantenersi, ovvero, in caso contrario, che sia responsabile della relativa situazione, nel senso indicato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)