diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6682 del 02/06/1992 (Rv. 477502 - 01)

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione | Acquisto del fondo da parte dell'affittuario titolare del diritto di prelazione - Successiva rivendita ad un terzo - Preordinazione dei negozi all'acquisizione della proprietà del fondo al terzo - Nullità di entrambi i negozi.
Stato
decisa il 1992-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477502-01

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione

La prelazione prevista dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 a favore dell'affittuario coltivatore diretto del fondo posto in vendita tende alla promozione della proprietà coltivatrice mediante l'unificazione nello stesso soggetto della titolarità dell'impresa agricola con la proprietà del terreno nel quale l'impresa viene esercitata, per cui sono nulli, perché in frode allo scopo della predetta legge, sia l'acquisto del fondo da parte dell'affittuario che abbia esercitato il diritto di prelazione, sia la successiva rivendita del bene al terzo nel caso in cui questi atti, anche per il breve lasso di tempo tra di essi intercorso, siano stati posti in essere con una combinazione negoziale preordinata, nelle intenzioni del coltivatore e del terzo, alla realizzazione dello scopo pratico di far acquistare a quest'ultimo la proprietà del fondo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)