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Sez. 3, Sentenza n. 9402 del 10/11/1994 (Rv. 488516 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Esercizio del diritto di prelazione al fine di rivendere il fondo ad un terzo - Contratto di acquisto e atto di rivendita - Collegamento negoziale in frode alla legge - Nullità di entrambi i contratti.
Stato
decisa il 1994-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488516-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

Il dato della coltivazione del fondo che quale elemento costitutivo del diritto di prelazione agraria deve essere accertato con riferimento all'epoca in cui la prelazione viene esercitata dall'avente diritto deve sussistere non solo in termini di attualità, ma anche di sua prospettiva futura e va di conseguenza escluso quando attraverso una preordinata combinazione negoziale il diritto di prelazione venga esercitato dall'affittuario coltivatore diretto o dal mezzadro non per continuare l'impresa agricola, ma per potere invece operare la rivendita del fondo ad un terzo non avente diritto, determinandosi in tal caso la nullità sia del contratto di acquisto, sia del successivo atto di rivendita, in quanto posti in essere in frode alla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1414, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 7, Legge 14/08/1971 num. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)