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Sez. 4, Sentenza n. 41649 del 11/10/2005 Ud. (dep. 21/11/2005) Rv. 232409 - 01

NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - ALL'IMPUTATO - IN GENERE | Imputato non detenuto - Mancata elezione di domicilio - Notifica al difensore di fiducia - Operatività - Prima notifica eseguita presso l'abitazione - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232409-01

NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - ALL'IMPUTATO - IN GENERE

La disposizione di cui all'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. (introdotta dall'art. 2, comma primo, D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, convertito con modifiche dalla legge 22 aprile 2005 n. 60), secondo cui le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia, se nominato, si applica a tutti i casi di notificazione disciplinati dall'art. 157, e, pertanto, anche se la prima notifica sia stata regolarmente eseguita nell'abitazione dell'imputato. (In motivazione, la Corte ha osservato che tale procedura, ispirata a garantire la ragionevole durata del processo in ottemperanza all'art. 111 Cost. non viola gli artt. 3 e 24 Cost. in quanto non elide il diritto dell'imputato ad essere informato direttamente del processo, ma lo regolamenta, potendo egli interrompere tale automatismo, eleggendo domicilio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 n. 2, Decreto Legge 21/02/2005 num. 17 art. 2 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)