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Sez. 3, Sentenza n. 2198 del 04/10/2005 Ud. (dep. 19/01/2006) Rv. 233004 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Costruzione abusiva - Condono edilizio - Domanda di sanatoria - Rigetto da parte della P.A. - Ricorso al G. A. - Conseguente sospensione del procedimento penale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233004-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In materia edilizia, la semplice proposizione di un ricorso al giudice amministrativo sulla legittimità del rifiuto di sanatoria per condono edilizio da parte dell'ente locale, non comporta l'obbligo di sospensione del procedimento penale, atteso che non esiste in materia una pregiudiziale amministrativa, nè il giudice penale è vincolato all'esito del procedimento instaurato innanzi al giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 36, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)