Sez. 3, Sentenza n. 32201 del 28/06/2007 Cc. (dep. 07/08/2007) Rv. 237219 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Accertamento di conformità - Indagini preliminari - Sospensione del procedimento penale - Esclusione - Ragioni.
EDILIZIA - IN GENERE
In tema di reati edilizi ed urbanistici, la domanda di accertamento di conformità dell'opera presentata a norma dell'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 determina esclusivamente la sospensione dell'azione penale e non del procedimento penale; ne consegue che l'effetto sospensivo non opera nella fase delle indagini preliminari, in cui l'azione penale non è stata ancora esercitata. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente affermato che in ogni caso la sospensione opera per il termine massimo di sessanta giorni, decorso il quale la domanda deve intendersi respinta).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 36, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)