Sez. 3 - , Sentenza n. 15752 del 16/01/2020 Ud. (dep. 25/05/2020) Rv. 279384 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Costruzione abusiva - Domanda di nulla osta in sanatoria - Rigetto da parte della pubblica amministrazione - Ricorso al giudice amministrativo - Conseguente sospensione del procedimento penale - Esclusione - Ragioni.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
In materia di reati edilizi, la semplice proposizione del ricorso al giudice amministrativo avverso il diniego del nulla osta in sanatoria di un abuso urbanistico o paesaggistico non comporta l'obbligo di sospensione del processo penale, atteso che la risoluzione del giudizio amministrativo non esplica effetti sulla sussistenza del reato ma solo sulla sua possibile estinzione, che consegue, comunque, ad una rinnovata valutazione da parte dell'autorità competente.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 45, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 36, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)