Sez. L, Sentenza n. 372 del 23/01/1989 (Rv. 461501 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - NULLITÀ INTERVENUTA IN PRIMO GRADO PER MANCATA COMUNICAZIONE DELLA NUOVA DATA DELL'UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE - RIMESSIONE DELLA CAUSA - ESCLUSIONE - DECISIONE NEL MERITO - OBBLIGATORIETÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - NULLITÀ INTERVENUTA IN PRIMO GRADO PER MANCATA COMUNICAZIONE DELLA NUOVA DATA DELL'UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE - RIMESSIONE DELLA CAUSA - ESCLUSIONE - DECISIONE NEL MERITO - OBBLIGATORIETÀ.*
La nullità, intervenuta nel giudizio di primo grado per la mancata comunicazione della nuova data dell'udienza di prima comparizione (o di ogni altro suo differimento), dei provvedimenti giurisdizionali successivi al rinvio, comporta per il giudice di appello, essendosi al di fuori delle ipotesi tassativamente indicate negli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., il dovere di decidere nel merito, previa l'eventuale rinnovazione degli Atti compiuti in violazione del principio del contraddittorio. (V 4252/87, mass n 438685; (V 5750/77, mass n 389269).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)