Sez. L, Sentenza n. 473 del 28/01/1985 (Rv. 438685 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - PRESUPPOSTO DI FATTO DEL RAPPORTO PREVIDENZIALE - CONFIGURABILITÀ - TRANSAZIONE CONTENENTE LA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO INTERCORSO TRA LE PARTI COME RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - OPPONIBILITÀ ALL'ENTE PREVIDENZIALE - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO AUTONOMO DEI PRESUPPOSTI DEL RAPPORTO PREVIDENZIALE - DIRITTO DOVERE DELL'ENTE PREDETTO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - PRESUPPOSTO DI FATTO DEL RAPPORTO PREVIDENZIALE - CONFIGURABILITÀ - TRANSAZIONE CONTENENTE LA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO INTERCORSO TRA LE PARTI COME RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - OPPONIBILITÀ ALL'ENTE PREVIDENZIALE - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO AUTONOMO DEI PRESUPPOSTI DEL RAPPORTO PREVIDENZIALE - DIRITTO DOVERE DELL'ENTE PREDETTO.*
Al fine della Costituzione del rapporto previdenziale il contratto di lavoro subordinato rappresenta soltanto un presupposto di fatto che può essere disconosciuto dall'ente previdenziale senza la necessità per quest'ultimo di impugnare il contratto stesso. Pertanto la transazione con cui le parti qualificano come lavoro subordinato il rapporto giuridico tra esse intercorso non spiega alcuna efficacia nei confronti dell'ente previdenziale, il quale ha il diritto-dovere di accertare autonomamente l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la Costituzione del rapporto previdenziale. (V 5750/77, mass n 389269).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2114, Cod. Civ. art. 2115
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)