Sez. L, Sentenza n. 2995 del 15/03/1995 (Rv. 491161 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE | Termini - Sospensione durante il periodo feriale ex art. 3 legge n. 742 del 1969 - Questione d'illegittimità costituzionale in relazione all'art. 3 Cost. ed ai rapporti di impiego pubblico e di lavoro subordinato - Manifesta infondatezza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE
È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n.742 nella parte in cui dispone che la sospensione dei termini feriali non si applica alle controversie previste dagli art. 429 e 459 (ora art. 409 e 442) del codice di rito, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., sul rilievo che la norma denunziata determinerebbe disparità di trattamento fra dipendenti pubblici e dipendenti privati, assoggettando alla sospensione le controversie di lavoro e di previdenza dei primi, per i quali vige la giurisdizione amministrativa ed escludendo da detta sospensione le analoghe controversie dei dipendenti privati, dal momento che mentre il presupposto logico di un'eccezione di illegittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza è che la diversa disciplina la cui estensione si pretende in attuazione di quel principio sia più favorevole rispetto a quella della norma denunziata, la deroga alla sospensione dei termini feriali non determina, in via generale ed astratta per i titolari dei rapporti di lavoro o previdenziali cui tale deroga è riferita una situazione di svantaggio o comunque deteriore rispetto a quella dei titolari di analoghi diritti ai quali la detta sospensione deve essere applicata, dovendo in contrario ritenersi che la mancata applicazione della sospensione- indipendentemente dalle singole contingenze processuali e quindi dalle eventuali omissioni ed inosservanze dei termini non sospesi - costituisca una regolamentazione di maggiore favore e di più efficace tutela delle posizioni giuridiche del lavoratore o del titolare di un diritto di natura previdenziale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)