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Sez. L, Sentenza n. 6075 del 05/07/1997 (Rv. 505761 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Termini - Sospensione durante il periodo feriale - Esclusione - Ambito di applicazione - Termine annuale o termine breve - Estensione.
Stato
decisa il 1997-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505761-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

Con riguardo alle controversie di lavoro, l'inapplicabilità, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 e quanto alla proposizione del ricorso per cassazione, della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale riguarda sia il termine annuale che quello breve (di sessanta giorni) previsto dall'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)