Sez. L, Sentenza n. 3661 del 30/05/1986 (Rv. 446559 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IN GENERE - SOSPENSIONE DEI TERMINI DURANTE IL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IN GENERE - SOSPENSIONE DEI TERMINI DURANTE IL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA.*
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, che esclude le controversie di lavoro e in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie dalla sospensione dei termini durante il periodo feriale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 cost., è manifestamente infondata; infatti, da una parte, appare razionale e giustificata l'eccezione introdotta in relazione ad alcune situazioni in vista delle loro particolare natura della peculiare connotazione d'urgenza delle relative procedure e, dall'altra, tale eccezione è diretta a favorire proprio i soggetti che agiscono per il conseguimento di determinate pretese o che si trovano in particolari condizioni personali, mentre la circostanza che l'esclusione dell'applicabilità della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale si possa di fatto ritorcere a danno di tali soggetti non può ascriversi a pretesa violazione del loro diritto di difesa. (V 6384/80, mass n 410128; (V 5254/80, mass n 409093; (Conf 4232/79, mass n 400751).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)