Sez. 1, Sentenza n. 4645 del 22/05/1987 (Rv. 453312 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONE - FITTIZIA - DOMANDA RELATIVA - ACCOGLIMENTO SOTTO IL PROFILO DELL'INTERPOSIZIONE REALE - ULTRAPETIZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONE - FITTIZIA - DOMANDA RELATIVA - ACCOGLIMENTO SOTTO IL PROFILO DELL'INTERPOSIZIONE REALE - ULTRAPETIZIONE.*
Qualora la domanda, rivolta al riconoscimento della proprietà di un determinato bene, venga proposta sulla base della simulazione del contratto da cui il bene stesso risulti ad altra persona intestato, incorre nel vizio di ultrapetizione la sentenza che la accolga sotto il profilo dell'interposizione reale, con il conseguente Obbligo di detto intestatario di trasferire la cosa all'istante, data la diversità di tale ultima situazione, per cui non si verifica, come n nella simulazione, una divergenza fra la manifestazione negoziale e l'effettiva volontà dei contraenti, ma si è in presenza di un contratto valido ed efficace, sia pure con la Costituzione a carico di una delle parti dell'Obbligo di provvedere ad un ulteriore trasferimento. (V 5203/78, mass n 394953).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)