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Sez. 3, Sentenza n. 5203 del 13/11/1978 (Rv. 394953 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - REALE - INTERPOSIZIONE REALE DI PERSONA E SIMULAZIONE - DIFFERENZE - CONSEGUENZE - AZIONE DI SIMULAZIONE ED AZIONE FONDATA SULL'INTERPOSIZIONE REALE DI PERSONA - AUTONOMIA - CONSEGUENZE IN MATERIA DI ULTRAPETIZIONE, NOVITA DELLA DOMANDA IN APPELLO E PROVA.*
Stato
decisa il 1978-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394953-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - REALE - INTERPOSIZIONE REALE DI PERSONA E SIMULAZIONE - DIFFERENZE - CONSEGUENZE - AZIONE DI SIMULAZIONE ED AZIONE FONDATA SULL'INTERPOSIZIONE REALE DI PERSONA - AUTONOMIA - CONSEGUENZE IN MATERIA DI ULTRAPETIZIONE, NOVITA DELLA DOMANDA IN APPELLO E PROVA.*

L'interposizione reale di persona da luogo ad una situazione di fatto diversa da quella della simulazione: in questa, infatti si realizza una manifestazione negoziale difforme da quella realmente voluta, con l'intesa della sua inefficacia, mentre, nell'interposizione reale, il negozio con la persona interposta deve considerarsi valido ed efficace, sia pure sul presupposto che il soggetto contraente sia obbligato ad un ulteriore trasferimento a favore del beneficiario effettivo del rapporto. Da tali differenti situazioni consegue: a) che incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice il quale, adito con l'Azione di simulazione, accolga la domanda sotto il profilo dell'interposizione reale di persona; b) che la domanda fondata sull'interposizione reale di persona deve ritenersi nuova rispetto a quella di dichiarazione della simulazione; C) che l'attore, chiedendo l'accertamento del suo diritto di proprieta su immobili acquistati per interposta persona, quale beneficiario effettivo del rapporto, non puo provare per testimoni il suo acquisto - dovendo gli acquisti immobiliari essere rivestiti di Forma scritta ad substantiam -, neppure sostenendo l'illiceita dell'acquisto della persona interposta sotto il profilo della frode fiscale ed invocando percio la liberta di prova di cui all'art 1417 cod civ, poiche quest'ultimo articolo concerne soltanto la simulazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 1765, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)