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Sez. 2, Sentenza n. 2944 del 27/03/1999 (Rv. 524664 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA | Domanda relativa - Appello - Interposizione reale di persona - Mutamento della domanda - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1999-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524664-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA

Proposta in primo grado domanda volta al riconoscimento della proprietà di un determinato bene sul presupposto della simulazione del contratto da cui il bene stesso risulti intestato ad altra persona, costituisce domanda nuova, come tale inammissibile in appello, quella diretta all'accertamento della proprietà del bene sotto il profilo dell'interposizione reale di persona, con il conseguente obbligo dell'intestatario di trasferire il bene all'istante, data la diversità fra le due anzidette situazioni, deducendosi con la prima un'ipotesi di divergenza tra volontà e manifestazione e con la seconda l'esistenza di un contratto valido ed efficace, sia pure con la costituzione a carico di una delle parti dell'obbligo di provvedere ad un ulteriore trasferimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1414

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)