Sez. 2, Sentenza n. 17761 del 21/08/2007 (Rv. 599889 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Sosta vietata - Invalido - Necessità per terapia oncologica indifferibile - Assenza di intralcio al traffico - Esimente dello stato di necessità - Applicabilità.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
La sosta del veicolo in corrispondenza d'intersezione stradale non integra l'infrazione amministrativa di divieto di fermata se dettata dall'esigenza, non differibile, del conducente, invalido e munito di apposita autorizzazione (nella specie, esigenza di sottoporsi a terapia oncologica programmata), quando il parcheggio del veicolo non comporti intralcio alla circolazione, trovando applicazione l'esimente dello stato di necessità di cui all'art. 4 legge 689/81.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 4, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 159
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)