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Sez. 1, Sentenza n. 17479 del 30/08/2005 (Rv. 584587 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Esimente dello stato di necessità "ex" art. 4 legge n. 689 del 1981 - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584587-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

L'esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivante da "stato di necessità", secondo la previsione dell'art. 4 della legge n. 689 del 1981, postula, in applicazione degli artt. 54 e 59 cod.pen., che fissano i principi generali della materia, una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, persuasione provocata da circostanze oggettive. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ravvisato la configurabilità di detta situazione con riguardo alla contestata violazione dell'art. 158 cod. strada per sosta del veicolo in doppia fila, in relazione alla quale il trasgressore aveva invocato la esimente dello stato di necessità per avere dovuto accompagnare il proprio figlio disabile a casa ed aver rinvenuto il posto, allo stesso riservato in quanto invalido, occupato da altra autovettura, così da essere costretto a sostare davanti ad essa.)

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 4, Cod. Pen. art. 54 CORTE COST., Cod. Pen. art. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)