Sez. 1, Ordinanza n. 757 del 31/03/1978 Cc. (dep. 29/05/1978) Rv. 139154 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - DIRITTI DI DIFESA - OSSERVANZA - FATTISPECIE.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - DIRITTI DI DIFESA - OSSERVANZA - FATTISPECIE.*
Per il procedimento di sorveglianza previsto dall'art 71 del nuovo ordinamento penitenziario - che ha per oggetto l'applicazione delle misure alternative alla detenzione di cui al capo sesto del detto ordinamento, le quali consentono, con diverse strutture e modalita, sostanziali modifiche allo stato di detenzione - il legislatore ha dettato precise norme tendenti ad assicurare pienamente il diritto della difesa, prevedendo la nomina del difensore d'ufficio, ove l'interessato non abbia provveduto a nominare un difensore di fiducia, la comunicazione al difensore del giorno fissato per la deliberazione, la comunicazione allo stesso dell'ordinanza che conclude il procedimento. (fattispecie in cui la suprema Corte ha ritenuto applicabile al predetto procedimento la disposizione dell'art 199 bis del codice di procedura penale).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 71 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 71 bis CORTE COST., Legge 12/01/1977 num. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)