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Sez. 3, Sentenza n. 2976 del 15/02/2005 (Rv. 580186 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - DIVIETO DI CUMULO | Obbligazioni di durata - Riferimento alle prestazioni maturate e inadempiute - Legittimità - Riferimento alle prestazioni non ancora maturate - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580186-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - DIVIETO DI CUMULO

Nelle obbligazioni di durata assistite da una clausola penale, il divieto di cumulo fra la prestazione principale e la penale prevista dall'art.1383 cod. civ. riguarda le sole prestazioni già maturate e inadempiute, e non anche quelle non ancora maturate e per le quali permane l'obbligo dell'adempimento, poichè, in caso contrario, sarebbe consentito al debitore di sottrarsi all'obbligazione attraverso il proprio inadempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1383

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)