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Sez. L, Sentenza n. 12554 del 14/12/1998 (Rv. 521633 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Trasferimento di singole unità produttive - Disciplina ex art.2112 cod. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 1998-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521633-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

La disciplina dettata dall'art. 2112 cod. civ. (in ordine alla successione dell'imprenditore cessionario all'imprenditore cedente nel rapporto di lavoro) trova applicazione, non solo nel caso di trasferimento dell'intera azienda, ma anche quando siano trasferite singole unità produttive suscettibili di costituire idoneo e completo strumento d'impresa, atteso che - come può evincersi anche dall'art. 2573 cod. civ. che prevede espressamente il trasferimento di un ramo particolare dell'azienda come presupposto per il trasferimento del diritto all'uso del marchio registrato - è possibile che l'azienda sia suddivisibile in più complessi organizzati di beni ciascuno dei quali, in caso di acquisto di autonomia rispetto all'originaria struttura unitaria, integri gli estremi dell'azienda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2573

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)