Sez. L, Sentenza n. 1763 del 19/02/1988 (Rv. 457752 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI SINGOLE UNITÀ PRODUTTIVE - EFFETTI - SUCCESSIONE DEL CESSIONARIO NELLA TITOLARITÀ DEI RAPPORTI DI LAVORO CON GLI ADDETTI AI BENI DELLE UNITÀ NON TRASFERITE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI SINGOLE UNITÀ PRODUTTIVE - EFFETTI - SUCCESSIONE DEL CESSIONARIO NELLA TITOLARITÀ DEI RAPPORTI DI LAVORO CON GLI ADDETTI AI BENI DELLE UNITÀ NON TRASFERITE - ESCLUSIONE.*
Nel caso di trasferimento non dell'intera azienda, ma di singole unità produttive della stessa, ove i beni non ceduti siano suscettibili di costituire idoneo e compiuto strumento di impresa per la loro autonomia organizzativa rispetto alla parte ceduta, nonché per le loro capacità produttive nel più ampio contesto dell'impresa alienante, gli effetti di cui all'art. 2112 cod. civ., ossia il subentro dell'imprenditore cessionario a quello cedente nella titolarità dei rapporti di lavoro, non si estendono a quelli degli addetti a tali beni, che permangono immutati in capo al secondo, restando circoscritti ai lavoratori del settore ceduto. (V 2697/87, mass n 451804; (V 667/87, mass n 450375).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)