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Sez. L, Sentenza n. 17919 del 14/12/2002 (Rv. 559256 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Disciplina ex art. 2112 - Nozione di ramo o parte di azienda - Entità dotata di propria autonomia organizzativa ed economica - Necessità - Esternalizzazione di servizi - Identificazione di un ramo di azienda al momento della cessione - Ammissibilità - Esclusione - Applicabilità dell'art. 2112 cod. civ. ai rapporti di lavoro - Esclusione - Disciplina della cessione del contratto - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559256-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

L'art. 2112 cod. civ., anche prima delle modificazioni introdotte dall'art. 1 D.Lgs. n. 18 del 2001, non precludendo il trasferimento di un ramo (o parte) di azienda, postulava comunque, per la sua applicazione a tale limitato trasferimento, che venisse ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presentasse quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi, con esclusione, quindi, della possibilità che l'unificazione di un complesso di beni (di per sè privo di una preesistente autonomia organizzativa ed economica volta ad uno scopo unitario) discendesse dalla volontà dell'imprenditore cedente al momento della cessione. Ne consegue che non è riconducibile alla nozione di cessione di azienda il contratto con il quale viene realizzata la c.d. "esternalizzazione" dei servizi, ove questi non integrino un ramo o parte di azienda nei sensi suindicati, e che in tali casi la vicenda traslativa, sul piano dei rapporti di lavoro, va qualificata come cessione dei relativi contratti, che richiede per il suo perfezionamento il consenso del lavoratore ceduto (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento alla cessione di un ramo di azienda, identificato nei c.d. "Servizi generali", comprendente attività non riconducibili alla nozione di unità produttiva o di parte di azienda, per essere caratterizzato unicamente dalla non riferibilità all'attività di base dell'azienda cedente, aveva ravvisato un processo di esternalizzazione non integrante la cessione di ramo di azienda ed aveva ritenuto applicabili ai rapporti di lavoro ceduti le norme sulla cessione dei contratti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 18 art. 1, Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 1407

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)