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Sez. 2, Sentenza n. 7820 del 16/04/2015 (Rv. 635233 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - DIRITTO DEL DEBITORE ALLA QUIETANZA | Promessa di pagamento - Insussistenza - Modi di estinzione diversi dal pagamento - Insussistenza.
Stato
decisa il 2015-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635233-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - DIRITTO DEL DEBITORE ALLA QUIETANZA

La disposizione dell'art. 1199 cod. civ., secondo cui il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta ed a spese del debitore, rilasciare quietanza, concerne unicamente l'ipotesi in cui il debitore ha adempiuto mediante pagamento, inteso come corresponsione di una somma di denaro, e non è riferibile alla promessa di pagamento o agli altri modi di estinzione delle obbligazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)