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Sez. L, Sentenza n. 3861 del 22/02/2006 (Rv. 587722 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Disciplina prevista dalla legge n. 1369 del 1990 - Natura dell'obbligo derivante in capo al datore di lavoro interponente - Obbligo legale - Esclusione - Obbligo contrattuale - Configurabilità.
Stato
decisa il 2006-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587722-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

Il sorgere dell'obbligazione datoriale in capo all'impresa interponente, a seguito della violazione del divieto di interposizione nell'assunzione di manodopera posto dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, non deriva dalla sostituzione legale di un rapporto intercorso tra altre parti, ma è frutto di un negozio giuridico complesso, di cui sono parti il datore interposto, il datore interponente ed il lavoratore e sono elementi costitutivi la consapevolezza dell'esistenza di una pluralità di parti in capo a tutti i soggetti coinvolti e la protrazione del comportamento nel tempo. Tale obbligo ha pertanto natura contrattuale in quanto la fonte dell'obbligazione non è la legge, ma il contratto stipulato dalle parti, cui la legge ricollega uno specifico effetto estensivo.

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)