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Sez. L, Sentenza n. 16788 del 21/07/2006 (Rv. 592098 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Nozione di appalto di manodopera o di mere prestazioni di lavoro vietate dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 - Definizione - Rilevanza anche dei criteri di valutazione stabiliti dall'art. 3 della stessa legge n. 1369 del 1960 - Sussistenza - Appalti "endoaziendali" - Caratteristiche - Individuazione - Operatività di detto divieto di intermediazione - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592098-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

La nozione di appalto di manodopera o di mere prestazioni di lavoro, vietato dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, in mancanza di una definizione normativa, va ricavata tenendo anche conto della previsione dell'art. 3 della stessa legge concernente l'appalto (lecito) di opere e servizi all'interno dell'azienda con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore; ne consegue che l'ipotesi di appalto di manodopera è configurabile sia in presenza degli elementi presuntivi considerati dal terzo comma del citato art. 1 (impiego di capitale, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante), sia quando il soggetto interposto manchi di una gestione di impresa a proprio rischio e di un'autonoma organizzazione - da verificarsi con riguardo alle prestazioni in concreto affidategli -, in particolare nel caso di attività esplicate all'interno dell'azienda appaltante, sempre che il presunto appaltatore non dia vita, in tale ambito, ad un'organizzazione lavorativa autonoma e non assuma, con la gestione dell'esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio di impresa relativo al servizio fornito. Peraltro, con riferimento agli appalti cosiddetti "endoaziendali", che sono caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, va precisato che il richiamato divieto di cui all'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 opera tutte le volte in cui l'appaltatore mette a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore stesso i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato complessivo principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per vizio della inerente motivazione, in cui non era stato chiarito, in relazione alla natura delle attività affidate ad altre due società presso cui erano stati collocati in mobilità i lavoratori ricorrenti, la sussistenza o meno dei presupposti per l'operatività della presunzione di cui al richiamato art. 1, terzo comma, della legge n. 1369 del 1960, ponendosi mero riferimento all'ipotesi di "semplici servizi", che non richiedevano l'impiego di particolari attrezzature e macchinari, tenendosi conto, d'altro canto, del dato del conferimento alle società appaltatrici di strumenti o materiale della società appaltante, di cui, però, non risultava spiegata la rilevanza in funzione dello svolgimento delle attività dedotte in giudizio, per stabilire la portata applicativa della regola generale secondo cui l'autonomia organizzativa ed imprenditoriale richiede che l'attività affidata sia supportata da mezzi e capitale dell'appaltatore).

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)