Sez. 1, Sentenza n. 7304 del 07/08/1997 (Rv. 506527 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Conoscenza dello stato di insolvenza del debitore poi fallito - Prova - Per presunzioni - Ammissibilità - Limiti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE
In tema di azione revocatoria fallimentare, il curatore può provare che il destinatario dell'azione stessa conosceva lo stato di insolvenza del debitore poi fallito anche per il tramite di elementi presuntivi, utilizzando dati attinenti alla conoscibilità dell'insolvenza, in quanto idonei a fornire presunzioni sulla conoscenza effettiva. Tuttavia, i dati utilizzati, per concorrere utilmente alla formazione della prova per presunzioni, devono condurre ad un risultato avente i connotati di gravità, precisione e concordanza stabiliti dall'art. 2729 cod. civ. e l'apprezzamento del giudice di merito su tale risultato, per sottrarsi al controllo di legittimità, deve essere congruamente motivato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)