Sez. 1, Sentenza n. 4765 del 12/05/1998 (Rv. 515338 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Conoscenza dello stato di insolvenza - Prova della effettività della conoscenza - Necessità - Conoscenza meramente potenziale - Rilevanza probatoria - Esclusione - Qualità soggettive del creditore (istituto bancario) - Rilevanza ai fini della prova presuntiva della "scientia decoctionis" - Limiti - Prova fondata sulla mera qualità soggettiva del creditore - Inammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Il presupposto soggettivo per la proposizione dell'azione revocatoria fallimentare si identifica nella conoscenza effettiva e concreta, da parte del creditore, dello stato di insolvenza del debitore poi fallito, e non anche nella solo potenziale ed astratta conoscibilità di tale stato. Ne consegue che, qualora il creditore abbia, come nel caso di una banca, la possibilità di ottenere informazioni sulla situazione patrimoniale dei propri debitori in misura certamente superiore a quella comune, alla luce, altresì, delle specifiche conoscenze tecniche a sua disposizione (con conseguente capacità di identificazione di eventuali, anche poco significative, vicende aziendali come sintomatiche dello stato di insolvenza), non è lecito da ciò inferire la conclusione che, solo in quanto banca, detto creditore abbia, sempre e necessariamente, conoscenza effettiva e concreta dello stato di insolvenza del debitore fallito, escludendo, così, illegittimamente, ogni necessità di allegazione, da parte del curatore, di ulteriori elementi sintomatici della concreta conoscenza della crisi dell'imprenditore (o, addirittura, determinando l'insorgere di una vera e propria inversione dell'onere della prova, con la banca investita della necessità di dimostrare, in positivo, la propria "inscientia decoctionis").
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)