Sez. 1, Sentenza n. 12366 del 06/11/1999 (Rv. 530953 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Pagamenti di parcelle a professionista legale - "Scientia decotionis" - Relativa prova - Desunzione per presunzione - Sulla base di fatto noto rappresentato dallo svolgimento di prestazione professionale da parte del professionista nella fase prefallimentare - Idoneità del ragionamento presuntivo - Sussistenza - Motivo di ricorso per cassazione per difetto di motivazione non indicante i vizi logici del ragionamento presuntivo - Inammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Il ragionamento con cui un giudice di merito, in sede di revocatoria fallimentare, proposta ai sensi del secondo comma dell'art. 67 della legge fallimentare, avverso pagamenti di parcelle effettuate ad un avvocato, desume la "scientia decotionis" da parte del medesimo, dalla circostanza che egli, avendo difeso quale legale la società fallita nella fase prefallimentare, non poteva ignorare lo stato d'insolvenza in cui versava la società, si fonda su una presunzione, la cui utilizzabilità è certamente consentita per giungere alla prova del suddetto elemento ed è in concreto idonea a fornire tale prova, atteso che la posizione privilegiata del legale consentiva di rendersi conto dell'effettivo stato della società. Il motivo di ricorso per cassazione con il quale ci si limiti a sostenere che siffatto ragionamento presuntivo non era idoneo a dar luogo a quella prova, in quanto il fatto della prestazione del patrocinio nella fase prefallimentare avrebbe dovuto dimostrare semmai il contrario, cioè il convincimento del legale dell'inesistenza del presupposto oggettivo per la dichiarazione di fallimento, si sostanzia nella prospettazione di una mera diversa valutazione di merito dello stesso fatto noto utilizzato dal giudice del merito per fondare la presunzione, senza l'indicazione di quei vizi logici idonei ad individuare l'obbiettiva deficienza del ragionamento presuntivo del detto giudice, ed è, pertanto, da ritenere inammissibile, poiché non integra l'enunciazione di un difetto di motivazione, per la cui ricorrenza dev'essere evidenziata un'obbiettiva deficienza del criterio logico seguito dal giudice di merito ovvero un insanabile contrasto fra diverse parti della decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)