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Sez. 3, Sentenza n. 7902 del 21/05/1985 Ud. (dep. 10/09/1985) Rv. 170323 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - DI IMBARCAZIONE CON BANDIERA OMBRA - PRESCRIZIONE DEL REATO - DECORRENZA DEL TERMINE - FATTISPECIE: DECORRENZA ERRONEA.*
Stato
decisa il 1985-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170323-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - DI IMBARCAZIONE CON BANDIERA OMBRA - PRESCRIZIONE DEL REATO - DECORRENZA DEL TERMINE - FATTISPECIE: DECORRENZA ERRONEA.*

Per il reato di contrabbando di natante il termine di prescrizione deve decorrere, secondo i principi generali, dalla data della cessazione della condotta illecita, a nulla rilevando che lo accertamento del reato sia avvenuto successivamente. (fattispecie relativa ad annullamento di decisione che, pur dando atto della regolarizzazione di natante battente bandiera panamense attraverso l'iscrizione in data certa nei registri navali italiani, aveva escluso l'applicabilità della prescrizione, facendo decorrere il relativo termine dalla data, successiva, dello accertamento dell'infrazione ad opera della polizia tributaria). (V mass n 160986; (V mass n 165457).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 216, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)